Riporto l’articolo 15 integralmente, perché giornali (on/off line) a partire dal Sole24ore – gli altri hanno ripreso la news – hanno interpretato a loro modo.
CAPO V
ISTRUZIONE E RICERCA
Art. 15
(Costo dei libri scolastici)
1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico
2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on – line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Chi è interessato all’argomento può:
Leggere la recensione di Faraona sui libri scolastici digitali esistenti.
Leggere la voce di wikipedia.
Partecipare al BookCamp, il barcamp sui libri digitali organizzato a Rimini per l’11 luglio (mannaggia io non potrò esserci, e mi secca).
Leggere l’articolo di Antonio Tombolini (Simplicissimus) che fa riferimento alla notizia sul Sole24ore.
Aggiornamento: leggere (e intervenire, perché no?) l’interessante discussione che si è sviluppata qui.
Grazie mille! Dunque il testo è decisamente migliore dell’ambigua formulazione che si ricavava dall’anticipazione del Sole 24 Ore, evviva!
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Ho linkato questo articolo qui
http://giosby.splinder.com/post/18042627/La+scuola+ricomincia+tra+un+me
Grazie
Ciao
grazie a te!
:)