Riporto l’articolo 15 integralmente, perché giornali (on/off line) a partire dal Sole24ore – gli altri hanno ripreso la news – hanno interpretato a loro modo.
CAPO V
ISTRUZIONE E RICERCA
Art. 15
(Costo dei libri scolastici)
1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico
2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on – line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Chi è interessato all’argomento può:
Leggere l’articolo di Antonio Tombolini (Simplicissimus) che fa riferimento alla notizia sul Sole24ore.
Leggere la recensione di Faraona sui libri scolastici digitali esistenti.
Leggere la voce di wikipedia.
Partecipare al BookCamp, il barcamp sui libri digitali organizzato a Rimini per l’11 luglio (mannaggia io non potrò esserci, e mi secca).
Aggiornamento: leggere (e intervenire, perché no?) l’interessante discussione che si è sviluppata qui.











Grazie mille! Dunque il testo è decisamente migliore dell’ambigua formulazione che si ricavava dall’anticipazione del Sole 24 Ore, evviva!
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Ho linkato questo articolo qui
http://giosby.splinder.com/post/18042627/La+scuola+ricomincia+tra+un+me
Grazie
Ciao
grazie a te!
